Statuto

Statuto

costituzione-500x259Art. 1

È costituita in Cagliari una libera associazione denominata I.S.Di.T. «Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti».

Art. 2

L’associazione si propone, attraverso l’attività di ricerca, la pubblicazione di opere scientifiche, l’organizzazione di convegni, seminari e dibattiti, di contribuire ad approfondire lo studio e la conoscenza del diritto dei trasporti. Ciò anche al fine di fornire ad operatori ed utenti del settore socio economico dei trasporti un’occasione di studio e confronto sulle relative problematiche giuridiche.

Art. 3

L’associazione non ha scopo di lucro. I fondi, costituiti dalle quote associative, da contributi di singoli, ovvero di enti pubblici o privati e da altri proventi, saranno utilizzati soltanto per i fini indicati dall’art. 2: non potranno essere ripartiti tra i soci e gli amministratori. Le cariche sociali sono gratuite e non possono essere retribuite in nessuna forma. In caso di scioglimento e liquidazione dell’Associazione l’eventuale attivo dovrà essere distribuito ad associazioni che perseguano scopi affini e non potrà in nessun caso essere ripartito tra i soci.

Art. 4

L’anno sociale coincide con l’esercizio sociale: esso ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 5

All’Associazione possono aderire persone fisiche, enti ed associazioni, che avranno diritto comunque ad un solo voto ciascuno in seno all’Assemblea.

Art. 6

Per diventare socio dell’Associazione occorre farne domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibera all’unanimità per l’ammissione. L’iscrizione è annuale e comporta il versamento della quota associativa il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

L’ammissione da parte del Consiglio Direttivo e il conseguente pagamento della quota associativa conferiscono la qualifica di socio.

Art. 8

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per morosità dopo due mesi dall’ultimo invito ad effettuare il pagamento della o delle quote associative scadute;

c) per espulsione in seguito a contravvenzione delle norme statutarie o regolamentari o a comprovati gravi motivi riconosciuti tali con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Tutti i soci hanno pari diritto di voto in Assemblea.

Art. 10

Gli organi sociali sono: l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art. 11

Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte dal Segretario mediante avvisi circolari spediti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea in prima convocazione è legalmente costituita quando i presenti raggiungono i due terzi  dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e può essere tenuta trascorsa un’ora dalla prima convocazione.

L’assemblea è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile, e comunque almeno una volta l’anno, nonché quando ne venga fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo da almeno i nove decimi dei soci.

Art. 12

All’Assemblea compete:

a) l’elezione del Consiglio Direttivo;

b) l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e del bilancio annuale;

c) l’approvazione del programma di attività per l’anno sociale successivo;

d) ogni altro eventuale argomento inserito all’ordine del giorno.

e) l’Assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti e votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Le proposte che i soci intendono portare all’esame dell’Assemblea devono essere comunicate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea stessa e verranno inserite nell’ordine del giorno  se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un vice Presidente ed un Segretario. Il Segretario funge anche da Tesoriere.

Art. 16

Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l’Associazione;

b) ha la firma sociale;

c) sta in giudizio per l’Associazione sia come attore che come convenuto e compie gli atti conservativi;

d) ordina le spese nell’ambito dei singoli stanziamenti di bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati.

Art. 17

Al Vice Presidente spettano i poteri e le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, nonché in virtù di delega espressa risultante da atto scritto.

Art. 18

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri fuorché quelli di competenza dell’Assemblea. Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio da sottoporre all’Assemblea.

Art. 19

Le controversie tra i soci sono demandate ad un collegio arbitrale composto dal Presidente dell’Associazione e da due soci nominati dalle parti che controvertono.

Art. 20

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e i soci che le ricoprono sono rieleggibili.

Art. 21

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza in Assemblea di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei presenti. In caso di scioglimento verranno nominati dall’Assemblea uno o più liquidatori.

 

 

 

 

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